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Tra SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) e FEDERAZIONE BANDE MUSICALI SICILIANE (FE.BA.SI.) |
PREMESSO |
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· Che l’attività svolta dalle formazioni bandistiche in genere è significativamente rappresentativa di una identità culturale e tradizionale ed è finalizzata a promuovere e stimolare, soprattutto nei giovani, l’interesse continuativo per tale settore; che, concepita in tale ottica, l’attività espletata dai complessi bandistici e folclorici, si concretizza come una prestazione espressa a favore della collettività principalmente nell’ambito di manifestazioni e cerimonie commemorative, civili, religiose, politiche, patriottiche, sociali, sportive, concertistiche e similari.
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LE PARTI
Società Italiana Autori ed Editori, di seguito denominata S I A E e Federazione Bande Musicali Siciliane, di seguito denominata FE.BA.SI.
Convengono di sottoscrivere il presente accordo ponte. |
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QUOTE PER ABBONAMENTO SIAE ANNO 2011 |
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(le quote indicate considerano lo sconto del 10% - previsto dalla convenzione - SIAE) COMPLESSI BANDISTICI (ESECUZIONI IN ABBONAMENTO)
FUORI ABBONAMENTO
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| Accordo |
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ARTICOLO 1
Il presente accordo ponte disciplina le esecuzioni musicali gratuite di repertorio amministrato dalla Sezione Musica effettuate con esibizioni “dal vivo”, su tutto il territorio nazionale, da complessi bandistici aderenti alla FE.BA.SI., di seguito sinteticamente indicati come “Complessi”, ed organizzate: · nei locali ove ha sede il Complesso musicale, · in locali o spazi esterni messi a disposizione dal Complesso musicale e liberamente aperti al pubblico. |
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ARTICOLO 2 ESCLUSIONI
S’intendono espressamente escluse dal campo d’applicazione dell’accordo ponte, le esecuzioni effettuate: 1) nell’ambito di manifestazioni gratuite e non gratuite organizzate da terzi.
L’esecuzione gratuita del Complesso – costituente l’unica esibizione spettacolistica prevista dal programma dei festeggiamenti gratuiti organizzati da terzi – viene, invece, ricondotta nella sfera applicativa prevista dall’articolo 1;
2) nell’ambito di manifestazioni non gratuite organizzate dai Complessi Stessi.
La valutazione della manifestazione “non gratuita”, ove sorgano incertezze applicative, sarà rimessa all’esame del Comitato Paritetico previsto al punto B della “nota a verbale” del presente accordo ponte.
In attesa della determinazione del Comitato Paritetico il complesso dovrà costituire, per la manifestazione oggetto dell’esame, un deposito di misura non inferiore ai compensi per diritto d’autore dovuti per le esecuzioni fuori abbonamento. |
ARTICOLO 3Criteri di determinazione dei compensi per diritto d’autore
La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali, di cui al precedente articolo 1, è determinata:
· DAL TIPO D’ESECUZIONE
o In abbonamento o Fuori abbonamento
· DAL NUMERO DEGLI ELEMENTI
o Che compongono il Complesso. |
ARTICOLO 4Compensi per Diritto d’Autore
I compensi di cui alle successive tabelle, distinti tra “esecuzioni in abbonamento” ed “esecuzioni fuori abbonamento” vengono applicati alle esibizioni dei Complessi, alle quali il pubblico è ammesso gratuitamente e liberamente e per le quali risulta la totale assenza d’introiti.
Non si considera introito il rimborso delle spese connesse al trasporto, all’alloggio e al ristoro dei componenti il Complesso.
A.1 – Esecuzioni in abbonamento Il Complesso musicale può stipulare un abbonamento, valido per l’anno solare, che comprende 15 esecuzioni musicali gratuite effettuate dallo stesso Complesso, con la corresponsione dei compensi di cui alla seguente tabella. L’abbonamento può essere rinnovato, una sola volta nel corso dell’anno, per un eguale numero d’esecuzioni.
A.2- Esecuzioni fuori abbonamentoDevono considerarsi “esecuzioni fuori abbonamento” le esibizioni musicali gratuite eccedenti le 15 previste dall’abbonamento (o le 30 in caso di rinnovo) per le quali ricorrono i compensi riportati nella successiva tabella. Tali compensi vengono applicati anche ai Complessi che non anno stipulato l’abbonamento. Viene, altresì, considerata “fuori abbonamento” quella esibizione per la quale il responsabile del Complesso non abbia provveduto alla preventiva vidimazione del “Permesso” – sottoscritto per le esecuzioni in abbonamento – presso l’Ufficio territoriale della SIAE o non abbia predisposto la comunicazione prevista al successivo articolo 6 punto a).
A.3 – ESIBIZIONI DI PIU’ COMPLESSI
Nel caso di manifestazioni che vedano la contemporanea esibizione di più Complessi bandistici, e/o caratteristici della tradizione popolare, inclusi raduni e gemellaggi, deve essere corrisposto da ciascun Complesso un distinto e specifico compenso in relazione alla categoria del Complesso stesso. Tale compenso dovrà essere determinato tra quelli previsti in “abbonamento” o “fuori abbonamento” in relazione alle caratteristiche dell’esecuzione. In caso di raduni o gemellaggi con la presenza anche di gruppi stranieri, le esibizioni di questi ultimi saranno regolarizzate dal complesso organizzatore (con l’applicazione dei compensi in abbonamento o fuori abbonamento in relazione alla caratteristica delle esecuzioni del complesso organizzatore stesso). |
ARTICOLO 5
MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONISTICHE
La disciplina prevista dal presente accordo ponte si applica anche alle manifestazioni direttamente organizzate dalla Federazione firmataria, ivi comprese rassegne, raduni, gemellaggi e concorsi. Per le manifestazioni a carattere nazionale, la FE.BA.SI. dovrà far pervenire, in tempo utile, la documentazione alla Direzione Generale per le necessarie valutazioni delle modalità organizzative. |
ARTICOLO 6
PERMESSO
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
a) ESECUZIONI IN ABBONAMENTO Per le esecuzioni in abbonamento, il responsabile del Complesso musicale deve richiedere, anteriormente alla prima esecuzione, lo specifico “Permesso” all’ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il Complesso. Contestualmente alla richiesta del permesso, dovrà effettuare il pagamento dei compensi dovuti in abbonamento. Per le esibizioni successive alla prima, il responsabile del Complesso dovrà recarsi presso l’ufficio della SIAE, indicato nel precedente comma, per la vidimazione del permesso stesso che dovrà essere esibito, ove richiesto, all’ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l’esecuzione per l’accertamento dell’avvenuta vidimazione. Qualora il responsabile del Complesso sia impossibilitato alla vidimazione del permesso per ragioni indipendenti dalla propria volontà, la comunicazione all’Ufficio SIAE competente, dovrà avvenire preventivamente all’esecuzione via fax o a mezzo telegramma. Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all’Ufficio SIAE competente in base al luogo dove avviene l’esecuzione. La vidimazione del permesso dovrà, in ogni caso, essere perfezionata entro il quinto giorno successivo all’esecuzione.
b) ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO Per le esecuzioni fuori abbonamento il responsabile del Complesso musicale dovrà recarsi presso l’Ufficio SIAE territorialmente competente, per la preventiva sottoscrizione del permesso e la contestuale corresponsione del compenso dovuto. Qualora il responsabile del Complesso sia impossibilitato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ad espletare le suddette formalità, dovrà darne preventiva comunicazione al medesimo ufficio, via fax o telegramma, indicando data, ora e luogo dell’esecuzione ed impegnarsi a regolarizzare la posizione entro il quinto giorno successivo all’esecuzione. Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all’Ufficio SIAE competente in base al luogo dove avviene l’esecuzione. |
ARTICOLO 7PROGRAMMA MUSICALE
All’atto della stipulazione dell’abbonamento, o del rilascio del “Permesso Spettacoli e Trattenimenti”, saranno forniti i “programmi musicali” da consegnare e far compilare a cura de direttore o responsabile delle esecuzioni. Il programma musicale, debitamente firmato nell’apposito spazio dal direttore o responsabile dell’esecuzione, dovrà essere restituito all’Ufficio SIAE competente, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni. L’omessa o non veritiera indicazione d’opere eseguite o l’indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporterà l’applicazione a carico dell’organizzatore titolare del permesso, delle penali previste dal “Permesso”. Nel caso in cui il programma sia costituito esclusivamente da opere di pubblico dominio eseguite nella loro forma originale (non costituenti elaborazioni tutelate) non dovrà essere corrisposto alcun compenso per diritti d’esecuzione musicale, permane l’obbligo della relazione del programma musicale. Ove si renda necessario un supplemento d’istruttoria per la verifica dell’effettivo status delle opere utilizzate, l’ufficio territoriale della SIAE potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari alla misura del compenso previsto dalle precedenti tabelle, da rimborsare sulla base degli accertamenti tecnici. Qualora il direttore o responsabile dell’esecuzione sia impossibilitato, per motivazioni varie, a redigere o a riconsegnare il programma musicale, dovrà darne immediata comunicazione scritta all’ufficio SIAE competente, fornendo un elenco delle composizioni musicali utilizzate. |
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ARTICOLO 8
Gli iscritti alla FE.BA.SI., per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo ponte, devono presentare all’Ufficio della SIAE competente per territorio, l’attestato d’appartenenza rilasciato dalla FE.BA.SI. stessa, secondo il fax simile annualmente prodotto dalla Federazione alla Direzione Generale della SIAE. La FE.BA.SI. s’impegna a fornire, per ciascun anno l’elenco aggiornato dei Complessi associati. |
ARTICOLO 9INADEMPIENZE
L’inadempienza del Complesso ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo ponte, nonché negli specifici permessi rilasciati dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal permesso generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 10 |
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ARTICOLO 10
La SIAE, in ragione della collaborazione, e ove occorra, degli interventi che si rendano necessari da parte della FE.BA.SI. nella fase applicativa dell’accordo ponte, riconosce ai Complessi aderenti alla stessa, una riduzione sui compensi determinati per “ esecuzioni in abbonamento” e “ esecuzioni fuori abbonamento” nella misura del 10% |
ARTICOLO 11AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEI COMPENSI
La misura dei compensi previsti dal presente accordo ponte, salvo quelli determinati in misura percentuale, è soggetta ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall’indice ISTAT “dai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” riferito al mese di Settembre dell’anno precedente. |
ARTICOLO 12DURATA
Il presente accordo ponte sarà valido dalla data di sottoscrizione al 31 Dicembre 2011. |
Le parti s’impegnano fin d’ora ad avviare, entro tre mesi dalla scadenza, incontri per valutare i risultati dell’applicazione dell’accordo ponte prima di redigere il testo definitivo.
A) La Federazione, s’impegna a segnalare tempestivamente ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione ed all’applicazione dell’accordo ponte, che sarà valutata nell’ambito di un comitato congiunto.
S.I.A.E. FE.BA.SI. Società Italiana degli Autori ed Editori Federazione Bande Siciliane (Dott.ssa Loredana Sabbi) Il Presidente Alfio Zito |
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